Le spese di pubblicità e propaganda dell’impresa

 

La definizione dei costi di pubblicità e propaganda, disciplinati dall’art. 108, co. 2, del D.P.R. n. 917/1986, viene, generalmente, ricondotta all’attività preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una determinata azienda presso il pubblico per la pubblicità, e all’azione di divulgazione delle particolari caratteristiche e speciali qualità del bene o del servizio nell’ipotesi dellapropaganda. In realtà, la differenza è solo teorica in quanto fiscalmente i due tipi di spese sono trattati allo stesso modo. Sul punto, si segnala l’orientamento dell’Amministrazione Finanziaria, secondo cui le spese di pubblicità si differenziano da quelle di rappresentanza, in quanto (C.M. n. 148/E/1998):
  • sono quelle sostenute per portare a conoscenza della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione o l’intensificazione della domanda;
  • si distinguono per l’esistenza di un rapporto corrispettivo tra le dueparti contraenti, la cui causa va individuata, di regola, nell’obbligo di una di esse di pubblicizzare e/o propagandare il prodotto, il marchio, i servizi o, comunque, l’attività produttiva dell’altra che, a propria volta, si impegna ad una prestazione in denaro o in natura quale corrispettivo della prestazione ricevuta. In senso conforme, si era già espressa la R.M. n. 9/204/1992, a parere della quale la principale caratteristica delle spese di pubblicità risiede nella presenza di un rapporto sinallagmatico tra l’impresa e il soggetto incaricato dell’attività di pubblicità, e quindi nell’esistenza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari, ovvero di un obbligo di “dare” o “facere” a carico dello stesso.
[responsive]consulenza aziendale- paga meno tasse[/responsive]Per quanto concerne i criteri di rilevanza fiscale, in sede di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 108, co. 2, primo periodo, del Tuir stabilisce che le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili, a scelta dell’imprenditore, interamente nell’esercizio in cui sono state sostenute, oppure in quote costanti in tale esercizio e nei quattro successivi.
Qualora il contribuente opti per quest’ultima soluzione, non può, tuttavia, decidere il numero degli esercizi durante i quali dedurre queste spese: a tale riguardo, la norma prevede, infatti, che la deduzione frazionata delle spese di pubblicità e propaganda interessinecessariamente cinque esercizi. Ad esempio, se nel periodo d’imposta 2013 sono state sostenute spese di pubblicità per euro 5.000, il soggetto passivo può dedurre tale importo per intero nel 2013, oppure in quote costanti di euro 1.000, nei periodi d’imposta 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Le spese di pubblicità sopra illustrate ricomprendono anche quelle di sponsorizzazione (RR.MM. n. 9/204/1992, e n. 2/1016/1974), in quanto caratterizzate dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico, in virtù del quale lo sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor, e quest’ultimo – a titolo di corrispettivo dell’obbligazione assunta dallo sponsorizzato – si impegna ad una prestazione in denaro o natura.
Il costo sostenuto dallo sponsor, se riguarda un solo esercizio, è deducibile integralmente nel periodo d’imposta del sostenimento oppure, in quote costanti, nell’anno stesso e nei successivi quattro: diversamente, qualora il contratto di sponsorizzazione coinvolga più periodi d’imposta, come nel caso delle stagioni sportive, a cavallo di due annualità, è necessario individuare preventivamente la quota di competenza dell’esercizio, che sarà, poi, deducibile, interamente nel periodo d’imposta di competenza oppure, in quote costanti, in tale esercizio e nei quattro successivi.